OIV

Sezione:

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

“Le Regioni, gli enti locali e i rispettivi enti, nonché le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, stante il mancato rinvio dell’art. 16, co. 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16”. (Cfr. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=33fdd62d0a778042617ffbb555aa38d1&search=delibere%20anac )

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge n. 125/2013

“Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi  organismi nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarita’,  ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonche’ delle  disposizioni  di cui  al  titolo   III,   ((e   ai   soli   principi   generali))   di razionalizzazione e contenimento  della  spesa  ((pubblica  ad  essi relativi)), in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

La struttura analoga preposta ai Controlli è il RPCT.