Ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge n. 125/2013
“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita’, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonche’ delle disposizioni di cui al titolo III, ((e ai soli principi generali)) di razionalizzazione e contenimento della spesa ((pubblica ad essi relativi)), in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.